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Mercato Libero

Cos'è il Mercato Libero?

In Italia, come nel resto dei Paesi dell'Unione Europea, ogni consumatore può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità.

Chi esercita questo diritto entra nel mercato libero, dove è il cliente a decidere venditore o tipo di contratto e quando eventualmente cambiarlo, scegliendo l'offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Cosa occorre fare per cambiare venditore Energia Elettrica e/o Gas ?

Per procedere al cambio venditore energia elettrica e/o Gas - switching della fornitura energia elettrica e/o Gas - è sufficiente sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore. Puoi chiedere informazioni ai nostri Consulenti:

  • chiamando il Numero Verde 800 031 040 da rete fissa da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • chiamando il Numero 0187 1788795 da rete mobile da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • inviando un'email a assistenzaclienti@spigasclienti.it;

  • recandoti in uno degli sportelli presenti sul territorio.

I Dati necessari per procedere al cambio Fornitore sono:

  • Nome, Cognome e Codice Fiscale;

  • Dati Fornitura: Indirizzo di ubicazione, Codice POD e/o PDR;

  • Recapito telefonico e indirizzo email attivi;

  • IBAN per eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti.

Il cambio fornitore è gratuito, non esistono penali per il recesso dal precedente fornitore né vincoli contrattuali con il fornitore di energia elettrica e gas e viene effettuato senza interruzioni dell'erogazione del servizio.

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.
I cambi venditore vengono eseguiti di norma il 1° giorno di ogni mese. Se il nuovo venditore attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.

Ad esempio, per ottenere il cambio venditore il 1° febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio. Se questo termine viene superato, lo switching slitterà al 1° marzo.

Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, la procedura di switching viene avviata solo dopo che siano trascorsi i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

È possibile richiedere l'esecuzione anticipata del contratto?

In occasione della stipula di un contratto da parte di un Cliente finale domestico è possibile richiedere l’attivazione della fornitura prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, (14 gg dalla conclusione del contratto).

Le procedure per l’attivazione della fornitura potranno essere pertanto avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (14 gg dalla conclusione del contratto).

Qualora venga esercitato il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, il Venditore potrà richiedere:

  • il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura;

  • tutti i corrispettivi indicati nel contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura.

Il Cambio fornitore comporta un'interruzione dell'erogazione di Gas e/o
Energia Elettrica?

No, il cambio fornitore non comporta interruzione della fornitura di energia elettrica e/o Gas.

Energia elettrica e Gas sono erogati attraverso l'infrastruttura del Distributore Locale, pertanto il fornitore uscente è tenuto a garantire l'erogazione del servizio fin quando non sarà subentrato il nuovo fornitore.

Mercato Libero

Tariffe

Ci sono opzioni corrispettivorie riservate alle forniture attive nelle abitazioni di residenza?

Per le utenze elettriche sono previste agevolazioni corrispettivorie per le forniture ubicate presso l'abitazione di residenza. L'applicazione della corrispettivo agevolata è subordinata all'acquisizione, da parte del Venditore, di apposita autocertificazione di residenza, resa dal titolare del contratto.

La modulistica può essere inoltre richiesta:

  • chiamando il Numero Verde 800 031 040 da rete fissa da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • chiamando il Numero 0187 1788795 da rete mobile da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • inviando un'email a assistenzaclienti@spigasclienti.it;

  • recandoti in uno degli sportelli presenti sul territorio.

Per le utenze Gas, la distinzione tra abitazione di residenza e abitazione diversa dalla residenza non comporta alcuna diversificazione corrispettivoria.

Tariffe

Agevolazioni Aliquote IVA

È possibile richiedere sulla propria fornitura di energia elettrica e gas naturale l’applicazione dell’agevolazione fiscale ai fini IVA?

È prevista l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% nel caso di FORNITURE energia elettrica ASSERVITE A strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (es. caserme, scuole non a fini di lucro es. scuole pubbliche), asili (non a fini di lucro es. scuole pubbliche), case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri). Imprese agricole e manifatturiere (oltre alle imprese poligrafiche, editoriali, estrattive) per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99, uso pertinenziale - garage - locali asserviti all'abitazione principale, energia elettrica utilizzata come POMPA di CALORE ad uso domestico.

Nella recente risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha specificato l'aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali: trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. L'accesso all'agevolazione è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione attestante il sussistere dei requisito di legge da parte dell'Amministratore di Condominio.

È prevista la non imponibilità iva per FORNITURE ELETTRICHE destinate a: rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute, Forze Armate, ecc.).

È prevista l'applicazione dell'aliquota iva al 10% nel caso di FORNITURE GAS utilizzate nell'ambito di :(Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A Parte III n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72) attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; destinato a essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.

È prevista la non imponibilotà iva per FORNITURE GAS destinate a: rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute, Forze Armate, ecc.).

La modulistica può essere inoltre richiesta:

  • chiamando il Numero Verde 800 031 040 da rete fissa da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • chiamando il Numero 0187 1788795 da rete mobile da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • inviando un'email a assistenzaclienti@spigasclienti.it;

  • recandoti in uno degli sportelli presenti sul territorio.

Agevolazioni IVA

Agevolazioni / Esenzioni Accise

Sono previste altre agevolazioni od esenzioni per le utenze Gas?

L’Art. 26 del TUA, integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previste specifiche agevolazioni per i consumi di Gas Naturale diversi da quelle previste per gli Usi Civili.

a) Aliquota ridotta per usi industriali:

  • impieghi del gas naturale, destinato alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole;

  • impieghi nel settore alberghiero;

  • nel settore della distribuzione commerciale;

  • negli esercizi di ristorazione;

  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;

  • anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc, di gran lunga più conveniente rispetto a quella per gli “usi civili”. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc, hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’Accisa che dell’Addizionale Regionale, che porta l’aliquota di Accisa a 0,0074988 €/mc (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

b) Aliquota ridotta per usi per autotrazione

Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai”. L’aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva.

c) Aliquota ridotta per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica

Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un’aliquota d’Accisa agevolata è 0,0004493 €/mc.
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331.
Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una specifica dichiarazione nella quale indica i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

d) Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:

  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A.;

  • aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);

  • gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

e) Esenti da Accisa

Ai sensi dell’Art. 17 comma 1 e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • a essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

  • alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;

  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;

  • impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;

  • impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;

  • impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

  • prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;

  • sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;

  • produzione di magnesio da acqua di mare;

  • prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;

  • usi interni di raffineria (Art. 22 del T.U.A.);

  • prodotti destinati ad essere impiegati nell'esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1 comma 3 lettera a del T.U.A).

f) Esclusi da Accisa (totale o parziale)

Ai sensi dell'Art. 21 comma 13 del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

  • impiegati nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria: una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa, la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Sono previste altre agevolazioni od esenzioni per le utenze Energia Elettrica?

a) Esenti da Accisa

  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con Potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.

Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi:

  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; 

  • a organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;

  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

b) Esclusi da Accisa (totale o parziale)


Sono previste esclusioni al pagamento di Accisa quando si tratta di energia elettrica:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;

  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

  • impiegata nei processi mineralogici. 

ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI IVA E ACCISE
Nel caso ritenga di avere diritto a una agevolazione, il cliente è tenuto a compilare debitamente in tutte le sue parti e sottoscrivere l’apposita modulistica disponibile sul sito internet allegando eventuali ulteriori documenti indicati. La documentazione dovrà essere trasmessa a uno dei recapiti indicati in calce al modulo stesso. Nessun documento dovrà essere trasmesso per le forniture di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti persone fisiche private per l’uso residenziale (esclusivamente ad uso abitativo prima e seconda casa).

La modulistica può essere inoltre richiesta:

  • chiamando il Numero Verde 800 031 040 da rete fissa da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • chiamando il Numero 0187 1788795 da rete mobile da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • inviando un'email a assistenzaclienti@spigasclienti.it;

  • recandoti in uno degli sportelli presenti sul territorio.

Agevolazioni Accise

Bonus Disagio Economico

Cos'è il Bonus per Disagio Economico?

Il Bonus per Disagio Economico è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.

Come si richiede il bonus per disagio economico?

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda. Gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es. assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Al link sono disponibili gli ultimi aggiornamenti introdotti.

Quali sono i requisiti reddituali per avere diritto ai bonus per disagio economico?

Le condizioni reddituali necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:

1. appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
3. appartenere a un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Uno dei componenti  del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con corrispettivo per usi domestici attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

I bonus sono cumulabili l’uno con l’altro, quindi se si è titolari del bonus elettrico si può beneficiare anche dei bonus acqua e gas.

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Quali sono i requisiti che il contratto EE/GAS deve avere per accedere bonus per disagio economico?

 L'agevolazione riguarda tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica per l'abitazione di residenza e che soddisfano le condizioni seguenti:

  • fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4;

  • fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4.

Possono ottenere lo sconto tutti i clienti GAS domestici diretti o indiretti, titolari di un contratto di fornitura diretto oppure serviti da un impianto condominiale (clienti indiretti), rispondenti a tali caratteristiche: con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del contatore indica la sua portata termica e viene verificato dal distributore. Normalmente, in un appartamento tipo, la classe del misuratore gas è di solito pari a G4). Il bonus si applica solo alla fornitura di gas naturale trasportato da reti di distribuzione, esclude quindi il GPL e il gas in bombole.

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Qual è il valore del Bonus Elettrico e del Bonus Gas per il 2022?

Il valore dello sconto per il Bonus Elettrico varia a seconda del numero dei componenti della famiglia:

  • 125 € per le famiglie con uno o due componenti;

  • 148 € per le famiglie di tre o quattro componenti;

  • 173 € per le famiglie con oltre quattro componenti.

L'ammontare del Bonus sociale per il Gas sarà diffrenziato per:

  • per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);

  • per numero di persone residenti nell'abitazione;

  • per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).

Sul sito di ARERA è possibile calcolare l'importo del bonus gas per Comune, tipologia di utilizzo del gas e numero di componenti del nucleo familiare.

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Cosa si intende per Cliente Diretto e Cliente Indiretto ai fini della richiesta del Bonus Gas?

Cliente Diretto è l’intestatario della fornitura di gas per la sua abitazione nella quale risiede. L’intestatario è colui che deve richiedere il bonus.


Cliente Indiretto è colui che utilizza l’impianto centralizzato condominiale di erogazione del gas ma non è l’intestatario della fornitura. Non sarà lui a dover richiedere il bonus, ma colui al quale è intestata la fornitura centralizzata. 

Perché è utile fare questa distinzione?

Nel caso di Clienti diretti, il bonus sociale gas viene attribuito come sconto in bolletta ripartito nei 12 mesi di attivazione del bonus stesso.
Nel caso di Clienti indiretti, il bonus verrà acquisito in una sola volta con un bonifico da richiedere in Posta con documento di identità valido e codice fiscale.

Come avverrà l'erogazione automatica dei bonus?

Sono in corso di definizione le modalità applicative per l'erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.
Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.

Come verifico che il bonus mi è stato corrisposto?

Se l'agevolazione  viene concessa, in bolletta è presente una specifica comunicazione dell'Autorità con la quale vieni comunicata la concessione del diritto. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Cosa succede se cambio fornitore? 

In caso di passaggio al Mercato Libero o di cambio Fornitore il bonus sociale non andrà perso; in caso di cambio fornitore nel periodo di validità del bonus (ossia a partire dalla data in cui è stato "attivato"), lo sconto previsto sarà comunque accreditato (seguendo i termini e le modalità previste).

Disagio Economico

Bonus Disagio Fisico

Cos'è il Bonus Elettrico per Disagio Fisico?

Il Bonus Elettrico per disagio fisico può essere richiesto da tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici titolari di fornitura elettrica utilizzata anche da un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011

(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=37423).

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Dove si presenta la domanda?

Nulla è cambiato per quel che riguarda il Bonus Elettrico per Disagio fisico:.
La domanda va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) usando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

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